La Raccomandazione (99)19 del Consiglio d'Europa definisce la mediazione penale come il procedimento nel quale la vittima e il colpevole sono messi in condizione, se vi acconsentono liberamente, di partecipare in modo attivo alla risoluzione delle questioni sorte dal reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale (mediatore).
Le Nazioni Unite, nei Principi Base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale (2002) definiscono 'giustizia riparativa' ogni procedimento nel quale la vittima e il reo e, se opportuno, ogni altro individuo o membro della comunitą, leso da un reato, partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con l'illecito penale, generalmente con l'aiuto di un facilitatore.
L'esito di un percorso di giustizia riparativa, secondo le Nazioni Unite, comprende risposte e programmi quali la riparazione, le restituzioni, le attivitą socialmente utili aventi lo scopo di corrispondere ai bisogni individuali e collettivi e alle responsabilitą delle parti e di realizzare la reintegrazione della vittima e del colpevole.
Di fronte alla perdurante centralitą della pena detentiva e al diffondersi delle politiche di repressione e tolleranza zero, mediazione penale e giustizia riparativa lanciano la sfida di una giustizia penale pił costruttiva e meno repressiva.